Quando si considera pertinenziale il posto auto?

La normativa sui parcheggi è quanto mai complessa e frammentaria in quanto in base all’anno di costruzione e alla categoria di appartenenza cambia la disciplina che ne regola il trasferimento. Proviamo a vedere in maniera sintetica la disciplina applicabile.

1967 la Legge 756/67 meglio conosciuta come Legge Ponte

A partire dal 1967 sono stati introdotti i parcheggi obbligatori. Infatti l’art. 41 sexties della Legge urbanistica 1150/42 introdotto dalla legge Ponte ha stabilito che nelle nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi a parcheggio in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

La normativa ha pertanto introdotto uno stretto collegamento tra il rilascio della concessione edilizia e la destinazione di una data determinata area a parcheggio. Pertanto a partire dal 1 settembre 1967 tutte le nuove costruzioni per ottenere il rilascio del provvedimento edilizio dovevano prevedere tali aree. La Giurisprudenza è intervenuta più volte in materia ritenendo che tali posti auto possano essere liberamente commerciabili separatamente dall’immobile residenziale ma a favore dell’utilizzatore di quest’ultimo si costituisce un diritto d’uso.

La Legge 122/1989 meglio conosciuta come Legge Tognoli

Questa norma ancora molto attuale oltre a prevedere agevolazioni fiscali per la costruzione dei parcheggi facoltativi, e la costruzioni dei parcheggi nel sottosuolo anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, ha sancito espressamente il divieto di alienazione di questi posti auto separatamente dall’immobile .

La Legge 246/2005

Una importante innovazione è stata invece introdotta dalla Legge 246/2005 che introducendo un secondo comma all’art. 41 sexties ha stabilito che gli spazi a parcheggio non sono gravati da vincoli di sorta ne da diritto di uso e sono trasferibili autonomamente.
Pertanto a partire dal 16 dicembre 2005 è stato introdotto un regime di libera trasferibilità degli spazi a parcheggio.

Conclusioni

1) Sono liberamente trasferibili i parcheggi costruiti anteriormente al 1 settembre 1967.
2) Sono liberamente trasferibili i parcheggi costruiti in eccedenza rispetto al vincolo di cui all’art. 41 sexities.
3) I parcheggi costruiti tra il 1967 ed il 2005 sono alienabili con vincolo ex 41 sexties, con la conseguenza che seppure la proprietà è trasferita ad altri colui che abita l’immobile ha il relativo diritto d’uso.
4) I parcheggi costruiti con agevolazioni fiscali di cui alla Legge Tognoli non sono mai liberamente alienabili separatamente.
5) Sono liberamente trasferibili i parcheggi costruiti senza agevolazioni successivamente al 16 dicembre 2005.

Fabrizio Segalerba è agente immobiliare nella sua Genova, titolare dell'omonima agenzia dal 1994. Dedica molto tempo alla FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) all'interno della quale ricopre il ruolo di Segretario Nazionale. Fabrizio è un perfezionista, ama l'arte e la storia, è autore in questo blog perché crede che la condivisione di esperienze e di informazioni possa migliorare il rapporto tra cliente e agente immobiliare.