La donazione senza formalità: l’assegno dei genitori per la casa del figlio

Capita spesso che un giovane si avvicini all’acquisto della prima casa usufruendo in parte dei proventi derivanti da un mutuo ed in parte da una “regalia” dei genitori.

 

Questo aspetto, non troppo raro, fa sorgere un dubbio: si configura una donazione?

L’assegno dal padre al figlio per l’acquisto della casa è una donazione senza formalità, si tratta, infatti, di una liberalità che non risulta da atto scritto. Per il Tusd (Testo Unico dell’imposta di successione e donazione D.Lgs 346/1990) l’imposta di donazione, ai sensi dell’art. 1 c. 4 e 4bis, non si applica nei seguenti casi:

 

  •         Alle donazioni di modico valore quali ad esempio un piccolo bonifico

 

  •         Alle donazioni per spese ordinarie di mantenimento, educazione, sport

 

  •         Alle liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi resi

 

  •        Alla liberalità che si effettua pagando il prezzo dovuto dal donatario, quando di tratta di un prezzo relativo a un contratto soggetto a              imposta di registro proporzionale o a imposta sul valore aggiunto: è questo il caso dei genitori che pagano il prezzo della casa comprata        al figlio.

 

Va inoltre ricordato che non scatta alcuna tassazione quando il valore donato non supera il limite della franchigia esente da imposizione, vale a dire il valore di 1 milione di euro se si tratta di donazione tra coniugi o parenti in linea retta; di 100mila € se si tratta di donazione tra fratelli.

La liberalità produce il depauperamento del patrimonio del donante ?

Nell’anno 2000 la Legge 342 introdusse nel Testo Unico la tassazione delle donazioni indirette, in quanto, e questo era la “Ratio Legis”, la liberalità produce comunque il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente incremento del patrimonio del donatario. Nel 2001 la legge 383 abolì l’imposta di donazione e quando nel 2006 venne nuovamente introdotta con l’emanazione del Dl 262/2006 ha suscitato dubbi e polemiche a riguardo della sua applicabilità nel testo vigente.

 

Dal punto di vista dell’agente immobiliare

Da agente immobiliare considero sempre quale punto fermo il fatto che la Corte di Cassazione ha opportunatamente precisato che quando l’immobile oggetto di donazione indiretta viene rivenduto a terzi gli acquirenti non saranno mai soggetti ad azioni di restituzione da parte degli eredi legittimi del donante, i quali potranno rivolgersi esclusivamente solo nei confronti di chi ha originariamente beneficiato della donazione indiretta, sia o non sia ancora proprietario dell’immobile.

 

In ogni caso mi confronto sempre con il notaio rogante per concertare se far risultare nell’atto di acquisto che il denaro proviene dai genitori, questo sia per motivi fiscali, perché ad esempio vi è sproporzione tra i redditi dichiarati dal figlio e l’acquisto fatto dallo stesso, sia per motivi successori al fine di non creare disparità di trattamento con eventuali altri figli.

Fabrizio Segalerba è agente immobiliare nella sua Genova, titolare dell'omonima agenzia dal 1994. Dedica molto tempo alla FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) all'interno della quale ricopre il ruolo di Segretario Nazionale. Fabrizio è un perfezionista, ama l'arte e la storia, è autore in questo blog perché crede che la condivisione di esperienze e di informazioni possa migliorare il rapporto tra cliente e agente immobiliare.