{"id":881,"date":"2023-03-08T09:34:10","date_gmt":"2023-03-08T08:34:10","guid":{"rendered":"https:\/\/immobiliaresegalerba.it\/?p=881"},"modified":"2023-03-08T09:34:10","modified_gmt":"2023-03-08T08:34:10","slug":"urbanistica-1967-data-spartiacque","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/immobiliaresegalerba.it\/?p=881","title":{"rendered":"Urbanistica: 01 settembre 1967 \u00e8 una data spartiacque?"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;urbanistica \u00e8 lo <strong>studio del territorio<\/strong> al fine di progettare gli interventi necessari all&#8217;insediamento demografico nelle citt\u00e0, compresi gli aspetti normativi e gestionali delle attivit\u00e0 edificatorie connesse.<\/p>\n<p>La data 1 settembre 1967 \u00e8 ricorrente in qualsiasi compravendita immobiliare. Infatti, ogni volta che stipuliamo un rogito, il venditore, innanzi al notaio e sotto la propria responsabilit\u00e0, assume l\u2019<strong>onere di dichiarare la legittimit\u00e0 urbanistica dell\u2019immobile<\/strong>.<br \/>\nSentirete il notaio rogante leggere la seguente dichiarazione \u201cla parte venditrice, resa edotta da me notaio sulle dichiarazione mendaci a cui pu\u00f2 andare in contro ai sensi dell\u2019art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 ed ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 40 della L. 47\/85, dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l\u2019unit\u00e0 immobiliare trasferita \u00e8 stata eseguita <em>in data anteriore al 01.09.1967<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale dichiarazione \u00e8 necessaria al fine di consentire la commerciabilit\u00e0 dell\u2019immobile, tuttavia non esenta automaticamente il venditore da seri rischi e responsabilit\u00e0.<\/p>\n<h2>Urbanistica nella storia d&#8217;Italia<\/h2>\n<p>La data del 1\u00b0 settembre 1967 ha una notevole importanza nel nostro ordinamento, ma, contrariamente a quanto pensano i non addetti ai lavori, non costituisce \u201cl\u2019anno zero\u201d dell\u2019urbanistica italiana.<br \/>\nL\u2019entrata in vigore della <strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/1967\/08\/31\/067U0765\/sg\">Legge \u201cPonte\u201d<\/a> n. 765\/1967 non ha creato uno spartiacque<\/strong> netto e non significa che qualsiasi edificio, opera o intervento edilizio anteriore ad essa fosse liberamente costruibile.<br \/>\nAl contrario, l\u2019obbligo di ottenere la licenza edilizia esisteva gi\u00e0 prima del 1\u00b0 settembre 1967 ed in particolare per effettuare nuove costruzioni, ampliare o modificare l\u2019aspetto e la struttura degli edifici esistenti.<\/p>\n<p>Il 31.10.1942 venne, infatti, emanata la <strong>Legge 1150<\/strong>, il cui articolo 31 espressamente recitava &#8220;Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o<br \/>\nmodificare la struttura o l\u2019aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell\u2019art. 7, deve chiedere apposita licenza al podest\u00e0 del Comune. Le determinazioni del podest\u00e0 sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all\u2019interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse. Il committente titolare della licenza e l\u2019assuntore dei lavori sono entrambi<br \/>\nresponsabili di ogni inosservanza cos\u00ec delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalit\u00e0 esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.&#8221;<\/p>\n<p>Pertanto, dalla lettura dell\u2019articolo si evince come, nel periodo intercorrente dall\u2019entrata in vigore dell\u2019articolo 31 della L. 1150\/1942 e fino all\u2019introduzione della L. 765\/1967, tale obbligo veniva applicato soltanto nei centri abitati, nelle zone di espansione previste dal Piano Regolatore dei singoli Comuni, nelle zone o nei territori comunali con l\u2019obbligo di licenza edilizia cos\u00ec come disposto dal Regolamento edilizio comunale.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 nel nostro ordinamento urbanistico neanche la L. 1150\/42 pu\u00f2 essere considerata la prima legge urbanistica italiana. Infatti diversi <strong>Regi Decreti gi\u00e0 nel 1935 disciplinavo l\u2019obbligo di licenza edilizia<\/strong> declinandone l\u2019applicazione ai regolamenti edilizi comunali.<\/p>\n<h2>Che cosa occorre fare? Che cosa facciamo noi per i nostri clienti ?<\/h2>\n<p>Al di l\u00e0 dell&#8217;escursus storico sulla norma urbanistica nazionale, oggi la data del 01 settembre 1967 \u00e8 un presupposto necessario per rendere legittime le costruzioni realizzate in assenza del titolo edilizio, in una zona ed epoca dove non vi era l\u2019obbligo di richiedere il titolo abilitativo.<\/p>\n<p>Consigliamo a chi \u00e8 in procinto di vendere la propria casa o di acquistarla, di rivolgersi a professionisti che conoscano la normativa e sappiano tutelare i loro interessi, evitando brutte sorprese.<\/p>\n<p>Infatti il <a href=\"https:\/\/immobiliaresegalerba.it\/chi-siamo\/\">nostro metodo di lavoro<\/a>, non ci esime dal compiere le opportune verifiche urbanistiche e catastali che abitualmente affidiamo al nostro tecnico ed al quale richiediamo la <strong>Dichiarazione di Conformit\u00e0 Urbanistica e Catastale<\/strong>\u00a0da consegnare alle parti ed al notaio rogante.<br \/>\nA tutela dell&#8217;interesse sia del venditore che dell&#8217;acquirente ci sentiamo chiamati ad assistere le parti in una trattativa trasparente e sicura.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;unica via per arrivare ad una compravendita serena<\/strong>.<\/p>\n<p>_______<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;urbanistica \u00e8 lo studio del territorio al fine di progettare gli interventi necessari all&#8217;insediamento demografico nelle citt\u00e0, compresi gli aspetti normativi e gestionali delle attivit\u00e0 edificatorie connesse. 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