Urbanistica: 01 settembre 1967 è una data spartiacque?

urbanistica

L’urbanistica è lo studio del territorio al fine di progettare gli interventi necessari all’insediamento demografico nelle città, compresi gli aspetti normativi e gestionali delle attività edificatorie connesse.

La data 1 settembre 1967 è ricorrente in qualsiasi compravendita immobiliare. Infatti, ogni volta che stipuliamo un rogito, il venditore, innanzi al notaio e sotto la propria responsabilità, assume l’onere di dichiarare la legittimità urbanistica dell’immobile.
Sentirete il notaio rogante leggere la seguente dichiarazione “la parte venditrice, resa edotta da me notaio sulle dichiarazione mendaci a cui può andare in contro ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della L. 47/85, dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare trasferita è stata eseguita in data anteriore al 01.09.1967”.

Tale dichiarazione è necessaria al fine di consentire la commerciabilità dell’immobile, tuttavia non esenta automaticamente il venditore da seri rischi e responsabilità.

Urbanistica nella storia d’Italia

La data del 1° settembre 1967 ha una notevole importanza nel nostro ordinamento, ma, contrariamente a quanto pensano i non addetti ai lavori, non costituisce “l’anno zero” dell’urbanistica italiana.
L’entrata in vigore della Legge “Ponte” n. 765/1967 non ha creato uno spartiacque netto e non significa che qualsiasi edificio, opera o intervento edilizio anteriore ad essa fosse liberamente costruibile.
Al contrario, l’obbligo di ottenere la licenza edilizia esisteva già prima del 1° settembre 1967 ed in particolare per effettuare nuove costruzioni, ampliare o modificare l’aspetto e la struttura degli edifici esistenti.

Il 31.10.1942 venne, infatti, emanata la Legge 1150, il cui articolo 31 espressamente recitava “Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o
modificare la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell’art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del Comune. Le determinazioni del podestà sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all’interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse. Il committente titolare della licenza e l’assuntore dei lavori sono entrambi
responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.”

Pertanto, dalla lettura dell’articolo si evince come, nel periodo intercorrente dall’entrata in vigore dell’articolo 31 della L. 1150/1942 e fino all’introduzione della L. 765/1967, tale obbligo veniva applicato soltanto nei centri abitati, nelle zone di espansione previste dal Piano Regolatore dei singoli Comuni, nelle zone o nei territori comunali con l’obbligo di licenza edilizia così come disposto dal Regolamento edilizio comunale.

In realtà nel nostro ordinamento urbanistico neanche la L. 1150/42 può essere considerata la prima legge urbanistica italiana. Infatti diversi Regi Decreti già nel 1935 disciplinavo l’obbligo di licenza edilizia declinandone l’applicazione ai regolamenti edilizi comunali.

Che cosa occorre fare? Che cosa facciamo noi per i nostri clienti ?

Al di là dell’escursus storico sulla norma urbanistica nazionale, oggi la data del 01 settembre 1967 è un presupposto necessario per rendere legittime le costruzioni realizzate in assenza del titolo edilizio, in una zona ed epoca dove non vi era l’obbligo di richiedere il titolo abilitativo.

Consigliamo a chi è in procinto di vendere la propria casa o di acquistarla, di rivolgersi a professionisti che conoscano la normativa e sappiano tutelare i loro interessi, evitando brutte sorprese.

Infatti il nostro metodo di lavoro, non ci esime dal compiere le opportune verifiche urbanistiche e catastali che abitualmente affidiamo al nostro tecnico ed al quale richiediamo la Dichiarazione di Conformità Urbanistica e Catastale da consegnare alle parti ed al notaio rogante.
A tutela dell’interesse sia del venditore che dell’acquirente ci sentiamo chiamati ad assistere le parti in una trattativa trasparente e sicura.

L’unica via per arrivare ad una compravendita serena.

_______